1. Dopo l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 33-bis - (Congedo biennale per il coniuge o il familiare convivente di persona con handicap in situazione di gravità). - 1. Il lavoratore o la lavoratrice, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste, con carattere di esclusività, il proprio coniuge o il familiare convivente, portatore di handicap in situazione di gravità, e che ha titolo a fruire dei benefìci previsti dall'articolo 33, commi 2 e 3, della presente legge, e dall'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha diritto ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
2. L'inizio del periodo di congedo di cui al comma 1 deve avvenire entro sessanta giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino all'importo fissato dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per il congedo di durata annuale e successive rivalutazioni. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere all'anno 2008, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi